Pubblicazione per estratto degli atti amministrativi
REGIONE SICILIA
LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 2015, N. 11
GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIANA 3 LUGLIO 2015, N. 27 - SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE COMUNALI, DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI E DI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI. DISPOSIZIONI VARIE.
GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIANA 3 LUGLIO 2015, N. 27 - SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE COMUNALI, DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI E DI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI. DISPOSIZIONI VARIE.
Art.6
Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet
Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet
1.L'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, è sostitutito dal seguente:
"Art. 18.
1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo.