Pubblicazione per estratto degli atti amministrativi

REGIONE SICILIA
LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 2015, N. 11
GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIANA 3 LUGLIO 2015, N. 27 - SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE COMUNALI, DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI E DI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI. DISPOSIZIONI VARIE.
 
Art.6
Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet
1.L'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, è sostitutito dal seguente:
"Art. 18.
1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo.
 
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